La nostra Storia
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Le origini
Dopo il Congresso di Vienna del 1814 che stabilisce i nuovi assetti europei si apre, in tutto il vecchio continente, un lungo periodo di moti rivoluzionari che basano la loro origine su due diverse spinte ideali : INDIPENDENTISMO = stati sotto dominio straniero nei quali le popolazioni reclamano l’indipendenza (Regno Lombardo-Veneto, Grecia …) COSTITUZIONALISMO = le popolazioni di stati sovrani (Regno di Sardegna, Spagna …) reclamano nuove politiche più libertarie e monarchie costituzionali.
Nel 1948 le proteste trovano risposte; nella nostra penisola il Regno borbonico delle Due Sicilie di Ferdinando II concede una costituzione, così come il granduca di Toscana Leopoldo II. Anche il re di Sardegna, Carlo Alberto di Savoia e il papa Pio IX per lo Stato Vaticano dettano carte costituzionali per i loro stati. Nel 1949 Giuseppe Mazzini da vita all’esperienza della Repubblica Romana con un suo preciso disegno costituzionale.
Partiamo da questa premessa storica per contestualizzare ed approfondire l’analisi sulla nostra Costituzione nata dalla Resistenza, focalizzando i due più importanti antefatti italiani:
1) il progetto di Costituzione della Repubblica Romana
2) lo Statuto Albertino (la Costituzione del Regno di Sardegna emanata dal principe Carlo Alberto di Savoia)che nel 1861, alla proclamazione dell’unità d’Italia diventerà la prima Costituzione italiana.
La Costituzione della Repubblica Romana anno 1849
La Repubblica Romana fu il governo provvisorio costituitosi a Roma dopo l’uccisione di Pellegrino Rossi (15 novembre 1848). Presieduto da monsignor Carlo Emanuele Muzzarelli, tenne inizialmente una condotta esitante, sotto l’influenza di Gioberti che voleva salvare il potere temporale del papa e convincere Pio IX (fuggito a Gaeta la notte del 24 novembre) a tornare a Roma e a tenere una politica più liberale.
All’intransigenza del papa, che il primo gennaio lanciò la scomunica contro tutti i patrioti, la Commissione provvisoria di governo rispose indicendo per il 21 gennaio le elezioni per l’assemblea costituente: vi parteciparono 250.000 elettori e vi riportarono un notevole successo i democratici. L’8 febbraio l’assemblea così eletta approvò il progetto di riforma dello Stato proposto da Q. Filopanti che dichiarava decaduto il potere temporale del papa e proponeva la costituzione della Repubblica romana: questa fu solennemente proclamata in Campidoglio il 9 febbraio 1949. Il potere era concentrato in un triunvirato composta da Giuseppe Mazzini, Aurelio Saffi e Carlo Armellini autori della Costituzione che riportiamo integralmente.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA, 1849
I PRINCIPII FONDAMENTALI
I. La sovranità è per diritto eterno nel popolo. Il popolo dello Stato Romano è costituito in repubblica democratica.
II. Il regime democratico ha per regola l’eguaglianza, la libertà, la fraternità. Non riconosce titoli di nobiltà, né
privilegi di nascita o casta.
III. La Repubblica colle leggi e colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di
tutti i cittadini.
Stato.
IV. La Repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli: rispetta ogni nazionalità: propugna l’italiana.
V. I Municipi hanno tutti eguali diritti: la loro indipendenza non è limitata che dalle leggi di utilità generale dello
VI. La più equa distribuzione possibile degli interessi locali, in armonia coll’interesse politico dello Stato è la norma
del riparto territoriale della Repubblica.
VII. Dalla credenza religiosa non dipende l’esercizio dei diritti civili e politici.
VIII. Il Capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie necessarie per l’esercizio indipendente
del potere spirituale.
TITOLO I DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI
ART. 1. — Sono cittadini della Repubblica: Gli originari della Repubblica; Coloro che hanno acquistata la cittadinanza per effetto delle leggi precedenti; Gli altri Italiani col domicilio di sei mesi; Gli stranieri col domicilio di dieci anni; I naturalizzati con decreto del potere legislativo.
ART. 2. — Si perde la cittadinanza: Per naturalizzazione, o per dimora in paese straniero con animo di non piú tornare; Per l’abbandono della patria in caso di guerra, o quando è dichiarata in pericolo; Per accettazione di titoli conferiti dallo straniero; Per accettazione di gradi e cariche, e per servizio militare presso lo straniero, senza autorizzazione del
governo della Repubblica; l’autorizzazione è sempre presunta quando si combatte per la libertà d’un popolo; Per condanna giudiziale.
ART. 3. — Le persone e le proprietà sono inviolabili.
ART. 4. — Nessuno può essere arrestato che in flagrante delitto, o per mandato di giudice, né essere distolto dai suoi giudici naturali. Nessuna Corte o Commissione eccezionale può istituirsi sotto qualsiasi titolo o nome.
3Nessuno può essere carcerato per debiti.
ART. 5. — Le pene di morte e di confisca sono proscritte.
ART. 6. — Il domicilio è sacro: non è permesso penetrarvi che nei casi e modi determinati dalla legge.
ART. 7. — La manifestazione del pensiero è libera; la legge ne punisce l’abuso senza alcuna censura preventiva.
ART. 8. — L’insegnamento è libero. Le condizioni di moralità e capacità, per chi intende professarlo, sono determinate dalla legge.
ART. 9. — Il segreto delle lettere è inviolabile.
ART. 10. — Il diritto di petizione può esercitarsi individualmente e collettivamente.
ART. 11. — L’associazione senz’armi e senza scopo di delitto, è libera.
ART. 12. — Tutti i cittadini appartengono alla guardia nazionale nei modi e colle eccezioni fissate dalla legge.
ART. 13. — Nessuno può essere astretto a perdere la proprietà delle cose, se non in causa pubblica, e previa giusta indennità.
ART. 14. — La legge determina le spese della Repubblica, e il modo di contribuirvi.
Nessuna tassa può essere imposta se non per legge, nè percetta per tempo maggiore di quello dalla legge deter mina to.
TITOLO II DELL’ORDINAMENTO POLITICO
ART. 15. — Ogni potere viene dal popolo. Si esercita dall’Assemblea, dal Consolato, dall’Ordine giudiziario.
TITOLO III DELL’ASSEMBLEA
ART. 16. — L’Assemblea è costituita da Rappresentanti del popolo.
ART. 17. — Ogni cittadino che gode i diritti civili e politici a 21 anno è elettore, a 25 è eleggibile.
ART. 18. — Non può essere rappresentante del popolo un pubblico funzionario nominato dai consoli o dai mi nistri.
ART. 19. — Il numero dei rappresentanti è determinato in proporzione di uno ogni ventimila abitanti.
ART. 20. — I Comizi generali si radunano ogni tre anni nel 21 aprile. Il popolo vi elegge i suoi rappresentanti con voto universale, diretto e pubblico.
ART. 21. — L’Assemblea si riunisce il 15 maggio successivamente all’elezione. Si rinnova ogni tre anni.
ART. 22. — L’Assemblea si riunisce in Roma, ove non determini altrimenti, e dispone della forza armata di cui crederà aver bisogno.
ART. 23. — L’Assemblea è indissolubile e permanente, salvo il diritto di aggiornarsi per quel tempo che crederà.
Nell’intervallo può essere convocata ad urgenza sull’invito del presidente co’ segretari, di trenta membri, o del Consolato.
ART. 24. — Non è legale se non riunisce la metà, piú uno dei suoi rappresentanti. Il numero qualunque de’ presenti decreta i provvedimenti per richiamare gli assenti.
ART. 25. — Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche. 4
Può costituirsi in comitato segreto.
ART. 26. — I rappresentanti del popolo sono inviolabili per le opinioni emesse nell’Assemblea, restando inerdetta qualunque inquisizione.
ART. 27. — Ogni arresto o inquisizione contro un rappresentante è vietato senza permesso dell’Assemblea, salvo il caso di delitto flagrante.
Nel caso di arresto in flagranza di delitto, l’Assemblea che ne sarà immediatamente informata, determina la continuazione o cessazione del processo.
Questa disposizione si applica al caso in cui un cittadino carcerato fosse eletto rappresentante. ART. 28. — Ciascun rappresentante del popolo riceve un indennizzo cui non può rinunziare. ART. 29. — L’Assemblea ha il potere legislativo: decide della pace, della guerra, e dei trattati. ART. 30. — La proposta delle leggi appartiene ai rappresentanti e al Consolato.
ART. 31. — Nessuna proposta ha forza di legge, se non dopo adottata con due deliberazioni prese all’intervallo non minore di otto giorni, salvo all’Assemblea di abbreviarlo in caso d’urgenza.
ART. 32. — Le leggi adottate dall’Assemblea vengono senza ritardo promulgate dal Consolato in nome di Dio e del popolo. Se il Consolato indugia, il presidente dell’Assemblea fa la promulgazione.
TITOLO IV DEL CONSOLATO E DEL MINISTERO
ART. 33. — Tre sono i consoli. Vengono nominati dall’Assemblea a maggioranza di due terzi di suffragi. Debbono essere cittadini della repubblica, e dell’età di 30 anni compiti.
ART. 34. — L’ufficio dei consoli dura tre anni. Ogni anno uno dei consoli esce d’ufficio. Le due prime volte decide la sorte fra i tre primi eletti.
Niun console può essere rieletto se non dopo trascorsi tre anni dacché uscí di carica.
ART. 35. — Vi sono sette ministri di nomina del Consolato: 1. Degli affari interni; 2. Degli affari esteri; 3. Di guerra e marina;
4. Di finanze; 5. Di grazia e giustizia; 6. Di agricoltura, commercio, industria e lavori pubblici; 7. Del culto, istruzione pubblica, belle arti e beneficenza.
ART. 36. — Ai consoli sono commesse l’esecuzione delle leggi, e le relazioni internazionali.
ART. 37. — Ai consoli spetta la nomina e revocazione di quegli impieghi che la legge non riserva ad altra autorità; ma ogni nomina e revocazione deve esser fatta in consiglio de’ ministri.
ART. 38. — Gli atti dei consoli, finché non sieno contrassegnati dal ministro incaricato dell’esecuzione, restano senza effetto. Basta la sola firma dei consoli per la nomina e revocazione dei ministri.
ART. 39. — Ogni anno, ed a qualunque richiesta dell’Assemblea, i consoli espongono lo stato degli affari della Repubblica.
ART. 40. — I ministri hanno il diritto di parlare all’Assemblea sugli affari che li risguardano.
ART. 41. — I consoli risiedono nel luogo ove si convoca l’Assemblea, né possono escire dal territorio della Repubblica senza una risoluzione dell’Assemblea sotto pena di decadenza.
ART. 42. — Sono alloggiati a spese della Repubblica, e ciascuno riceve un appuntamento di scudi tremila e seicento.
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ART. 43. — I consoli e i ministri sono responsabili.
ART. 44. — I consoli e i ministri possono essere posti in stato d’accusa dall’Assemblea sulla proposta di dieci rappresentanti. La dimanda deve essere discussa come una legge.
ART. 45. — Ammessa l’accusa, il console è sospeso dalle sue funzioni. Se assoluto, ritorna all’esercizio della sua carica, se condannato, passa a nuova elezione.
TITOLO V DEL CONSIGLIO DI STATO
ART. 46. — Vi è un consiglio di stato, composto da quindici consiglieri nominati dall’Assemblea.
ART. 47. — Esso deve essere consultato dai Consoli, e dai ministri sulle leggi da proporsi, sui regolamenti e sulle ordinanze esecutive; può esserlo sulle realzioni politiche.
ART. 48. — Esso emana que’ regolamenti pei quali l’Assemblea gli ha dato una speciale delegazione. Le altre funzioni sono determinate da una legge particolare.
TITOLO VI DEL POTERE GIUDIZIARIO
ART. 49. — I giudici nell’esercizio delle loro funzioni non dipendono da altro potere dello Stato.
ART. 50. — Nominati dai consoli ed in consiglio de’ ministri sono inamovibili, non possono essere promossi, né trasclocati che con proprio consenso, né sospesi, degradati, o destituiti se non dopo regolare procedura e sentenza.
ART. 51. — Per le contese civili vi è una magistratura di pace.
ART. 52. — La giustizia è amministrata in nome del popolo pubblicamente; ma il tribunale, a causa di moralità, può ordinare che la discussione sia fatta a porte chiuse.
ART. 53. — Nelle cause criminali al popolo appartiene il giudizio del fatto, ai tribunali l’applicazione della legge. La istituzione dei giudici del fatto è determinata da legge relativa.
ART. 54. — Vi è un pubblico ministero presso i tribunali della Repubblica.
ART. 55. — Un tribunale supremo di giustizia giudica, senza che siavi luogo a gravame, i consoli ed i ministri messi in istato di accusa. Il tribunale supremo si compone del presidente, di quattro giudici piú anziani della cassazione, e di giudici del fatto, tratti a sorte dalle liste annuali, tre per ciascuna provincia.
L’Assemblea designa il magistrato che deve esercitare le funzioni di pubblico ministero presso il tribunale s up r e mo .
È d’uopo della maggioranza di due terzi di suffragi per la condanna.
TITOLO VII DELLA FORZA PUBBLICA
ART. 56. — L’ammontare della forza stipendiata di terra e di mare è determinato da una legge, e solo per una legge può essere aumentato o diminuito.
ART. 57. — L’esercito si forma per arruolamento volontario, o nel modo che la legge determina.
ART. 58. — Nessuna truppa straniera può essere assoldata, né introdotta nel territorio della Repubblica, senza decreto dell’Assemblea.
ART. 59. — I generali sono nominati dall’Assemblea sopra proposta del Consolato.
ART. 60. — La distribuzione dei corpi di linea e la forza delle interne guarnigioni sono determinate dall’Assemblea, né possono subire variazioni, o traslocamento anche momentaneo, senza di lei consenso.
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ART. 61. — Nella guardia nazionale ogni grado è conferito per elezione.
ART. 62. — Alla guardia nazionale è affidato principalmente il mantenimento dell’ordine interno e della costituzione.
TITOLO VIII DELLA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE
ART. 63. — Qualunque riforma di costituzione può essere solo domandata nell’ultimo anno della legislatura da un terzo almeno dei rappresentanti.
ART. 64. — L’Assemblea delibera per due volte sulla domanda all’intervallo di due mesi. Opinando l’Assemblea per la riforma alla maggioranza di due terzi, vengono convocati i comizii generali, onde eleggere i rappresentanti per la costituente, in ragione di uno ogni 15 mila abitanti.
ART. 65. — L’Assemblea di revisione è ancora assemblea legislativa per tutto il tempo in cui siede, da non eccedere tre mesi.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ART. 66. — Le operazioni della costituente attuale saranno specialmente dirette alla formazione della legge elettorale, e delle altre leggi organiche necessarie all’attuazione della costituzione.
ART. 67. — Coll’apertura dell’Assemblea legislativa cessa il mandato della costituente.
ART. 68. — Le leggi e i regolamenti esistenti restano in vigore in quanto non si oppongono alla costituzione, e finché non sieno abrogati.
ART. 69. — Tutti gli attuali impiegati hanno bisogno di conferma.
Il Presidente G. GALLETTI
I Vice-Presidenti A. SALICETI – E. ALLOCCATELLI
I Segretari G. PENNACCHI – G. COCCHI A. FABRETTI – A. ZAMBIANCHI
Come abbiamo visto nel dettaglio la Costituzione della Repubblica Romana del 1849 è composta da 8 Principi Fondamentali e da 69 articoli.
Vengono stabiliti i caratteri di democrazia della Repubblica, i concetti di sovranità popolare, di eguaglianza, libertà e fraternità. Viene definita la libertà di culto e tutto l’ordinamento statale della Repubblica.
Siamo di fronte al più avanzato strumento costituzionale dell’epoca, che ispirandosi ai principi della Rivoluzione francese, concretizza l’idea mazziniana di democrazia nella forma repubblicana dello stato.
La Repubblica Romana ebbe vita breve (finì il 4 luglio 1849) a causa dell’intervento militare della Francia di Luigi Napoleone Bonaparte, il futuro Napoleone III, che per convenienza politica ristabilì l’ordinamento pontificio.
Lo ” Statuto Albertino” anno 1848
Parallelamente all’esperienza repubblicana di Roma, il Re Carlo Alberto di Savoia, data la spinta dei movimenti rivoluzionari nazionali e internazionali, il 4 marzo 1848, concede ai cittadini del Regno di Sardegna e Piemonte uno “Statuto” che introduce alcune peculiarità del pensiero liberale ottocentesco e diventa, di fatto, la prima Costituzione del Regno d’Italia. E’ un passaggio fondamentale nella storia d’Italia perché ha mantenuto la sua validità sino al 1948 anno di promulgazione della Costituzione Repubblicana
Proclamazione della Costituzione in Piemonte
8 febbraio 1848
CARLO ALBERTO
I popoli, che per volere della divina Provvidenza governiamo da diciassette anni con amore del Padre, hanno sempre
compreso il Nostro affetto, siccome noi cercammo di comprendere i loro bisogni; e fu sempre intendimento Nostro che
il Principe e la Nazione fossero coi più stretti vincoli uniti pel bene della patria.
Di questa unione ognor più salda avemmo prove ben consolanti nei sensi con cui i sudditi Nostri accolsero le recenti
riforme che il desiderio della loro felicità ci avea consigliate per migliorare i diversi rami di amministrazione, ed
iniziarli alla discussione dei pubblici affari.
Ora poi che i tempi sono disposti a cose maggiori, ed in mezzo alle mutazioni seguite in Italia, non dubitiamo di dar
loro la prova la più solenne che per Noi si possa della fede che conserviamo nella loro devozione e nel loro senno.
Preparate nella calma, si maturano nei Nostri consigli le politiche istituzioni che saranno il complemento delle riforme
da Noi fatte, e verranno a consolidarne il benefizio in modo consentaneo alle condizioni del paese.
Ma fin d’ora Ci è grato il dichiarare, siccome col parere dei Nostri Ministri e dei principali Consiglieri della Nostra
Corona, abbiamo risoluto e determinato di adottare le seguenti basi di uno Statuto fondamentale per istabilire nei Nostri
Stati un compiuto sistema di Governo rappresentativo:
Art. I. La Religione cattolica, apostolica, e romana, è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono
tollerati conformemente alle leggi.
II. La persona del Re è sacra ed inviolabile. I suoi Ministri sono risponsabili.
III. Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il capo supremo dello Stato. Egli comanda tutte le forze di terra e di
mare: dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d’alleanza e di commercio: nomina a tutti gl’impieghi: e dà tutti gli ordini
necessarj per l’esecuzione delle leggi senza sospenderne o dispensarne l’osservanza.
IV. Il Re solo sanziona le leggi o le promulga.
V. Ogni giustizia emana dal Re, ed è amministrata in son nome. Egli può far grazia e commutare le pene.
VI. Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere.
VII. La prima sarà composta di membri nominati a vita dal Re: la seconda sarà elettiva sulla base del censo da
determinarsi.
VIII. La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle Camere. Però ogni legge d’imposizione di tributi
sarà presentata prima alla Camera elettiva.
IX. Il Re convoca ogni anno le due Comere: ne proroga le sessioni, e può disciogliere la elettiva: ma in questo caso ne
convoca un’altra nel termine di quattro mesi.
X. Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non sarà consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.
XI. La stampa sarà libera, ma soggetta a leggi repressive.
XII. La libertà individuale sarà guarentita.
XIII. I giudici, meno quelli di mandamento, saranno inamovibili dopo che avranno esercitate le loro funzioni per uno
spazio di tempo da determinarsi.
XIV. Ci riserviamo di stabilire una milizia comunale composta di persone che paghino un censo da fissare.
Essa verrà posta sotto gli ordini delle autorità amministrative, e la dipendenza del Ministero dell’Interno.
Il Re potrà sospenderla o discioglierla nei luoghi dove crederà opportuno.
Lo Statuto fondamentale, che d’ordine Nostro vien preparato in conformità di queste basi, sarà messo in vigore in
seguito all’attivazione del nuovo ordinamento delle amministrazioni comunali.
Mentre così provvediamo alle più alte emergente dell’ordine politico, non vogliamo più oltre differire di compiere un
desiderio che da lungo tempo nutriamo, con ridurre il prezzo del sale a 30 centesimi il chilogramma fino dal 1.° luglio
prossimo venturo, a benefizio principalmente delle classi più povere, persuasi di trovare nelle più agiate quel compenso
di pubblica entrata che i bisogni dello Stato richiedono.
Protegga Iddio l’era novella che si apre per i nostri popoli; ed intanto ch’essi possano far uso delle maggiori libertà
acquistate, di cui sono e saranno degni, aspettiamo da loro la rigorosa osservanza delle leggi vigenti, e la imperturbata
quiete tanto necessaria ad ultimare l’opera dell’ ordinamento interno dello Stato.
Dato in Torino addì 8 febbraio 1848.
CARLO ALBERTO.
Lo Statuto Albertino
(Regno di Sardegna e Regno d’Italia)
[4 marzo 1848]
CARLO ALBERTO
Per la grazia di Dio Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, Duca di Savoja, di Genova, di Monferrato, d’Aosta, del
Chiablese, del Genevese e di Piacenza; Principe di Piemonte e di Oneglia; Marchese d’Italia, di Saluzzo, d’Ivrea, di
Susa, di Ceva, del Maro, di Oristano, di Cesana e di Savona; Conte di Moriana, di Ginevra, di Nizza, di Tenda, di
Romonte, di Asti, di Alessandria, di Goceano, di Novara, di Tortona, di Vigevano e di Bobbio; Barone di Vaud e di
Faucigny; Signore di Vercelli, di Pinerolo, di Tarantasia, della Lomellina e della Valle di Sesia, ecc. ecc. ecc.
Con lealtà di Re e con affetto di Padre Noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai Nostri amatissimi
sudditi col Nostro proclama dell’ 8 dell’ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi
straordinarii che circondavano il paese, come la Nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e
come prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del Nostro cuore fosse ferma Nostra intenzione di conformare le
loro sorti alla ragione dei tempi, agli interessi ed alla dignità della Nazione.
Considerando Noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto Fondamentale come un
mezzo il più sicuro di raddoppiare coi vincoli d’indissolubile affetto che stringono all’Italia Nostra Corona un Popolo,
che tante prove Ci ha dato di fede, d’obbedienza e d’amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo, nella
fiducia che Iddio benedire le pure Nostre intenzioni, e che la Nazione libera, forte e felice si mostrerà sempre più degna
dell’antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire. Perciò di Nostra certa scienza, Regia autorità, avuto il parere
del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di Statuto e Legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile
della Monarchia, quanto segue:
Art. 1. – La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono
tollerati conformemente alle leggi.
Art. 2. – Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la legge salica.
Art. 3. – Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere: il Senato, e quella dei Deputati.
Art. 4. – La persona del Re è sacra ed inviolabile.
Art. 5. – Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e
di mare; dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d’alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che
l’interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero
un onere alle finanze, o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l’assenso delle
Camere.
Art. 6. – Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato; e fa i decreti e regolamenti necessarii per l’esecuzione delle leggi,
senza sospenderne l’osservanza, o dispensarne.
Art. 7. – Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.
Art. 8. – Il Re può far grazia e commutare le pene.
Art. 9. – Il Re convoca in ogni anno le due Camere: può prorogarne le sessioni, e disciogliere quella dei Deputati; ma in
quest’ultimo caso ne convoca un’altra nel termine di quattro mesi.
Art. 10. – La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge d’imposizione
di tributi, o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato, sarà presentata prima alla Camera dei Deputati.
Art. 11. – Il Re è maggiore all’età di diciotto anni compiti.
Art. 12. – Durante la minorità del Re, il Principe suo più prossimo parente, nell’ordine della successione al trono sarà
Reggente del Regno, se ha compiti gli anni vent’uno.
Art. 13. – Se, per la minorità del Principe chiamato alla Reggenza, questa è devoluta ad un parente più lontano, il
Reggente, che sarà entrato in esercizio, conserverà la Reggenza fino alla maggiorità del Re.
Art. 14. – In mancanza di parenti maschi, la Reggenza apparterrà alla Regina Madre.
Art. 15. – Se manca anche la Madre, le Camere, convocate fra dieci giorni dai Ministri, nomineranno il Reggente.
Art. 16. – Le disposizioni precedenti relative alla Reggenza sono applicabili al caso, in cui il Re maggiore si trovi nella
fisica impossibilità di regnare. Però, se l’Erede presuntivo del trono ha compiuti diciotto anni, egli sarà in tal caso di
pieno diritto il Reggente.
Art. 17. – La Regina Madre è tutrice del Re finché egli abbia compiuta l’età di sette anni; da questo punto la tutela passa
al Reggente.
Art. 18. – I diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria, o concernenti all’esecuzione delle Provvisioni
d’ogni natura provenienti dall’estero, saranno esercitati dal Re.
Art. 19. – La dotazione della Corona è conservata durante il Regno attuale quale risulterà dalla media degli ultimi dieci
anni. Il Re continuerà ad avere l’uso dei reali palazzi, ville e giardini e dipendenze, non che di tutti indistintamente i
beni mobili spettanti alla corona, di cui sarà fatto inventario a diligenza di un Ministro responsabile. Per l’avvenire la
dotazione predetta verrà stabilita per la durata di ogni Regno dalla prima legislatura, dopo l’avvenimento del Re al
Trono.
Art. 20. – Oltre i beni, che il Re attualmente possiede in proprio, formeranno il privato suo patrimonio ancora quelli che
potesse in seguito acquistare a titolo oneroso o gratuito, durante il suo Regno. Il Re può disporre del suo patrimonio
privato sia per atti fra vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regola delle leggi civili, che limitano la quantità
disponibile. Nel rimanente il patrimonio del Re è soggetto alle leggi che reggono le altre proprietà.
Art. 21. – Sarà provveduto per legge ad un assegnamento annuo del Principe ereditario giunto alla maggiorità, od anche
prima in occasione di matrimonio; all’appannaggio dei Principi della Famiglia e del Sangue Reale delle condizioni
predette; alle doti delle Principesse; ed al dovario delle Regine.
Art. 22. – Il Re, salendo al trono, presta in presenza delle Camere riunite il giuramento di osservare lealmente il
presente Statuto.
Art. 23. – Il Reggente prima d’entrare in funzioni, presta il giuramento di essere fedele al Re, e di osservare lealmente lo
Statuto e le leggi dello Stato.
DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI
Art. 24. – Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i
diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili, e militari, salve le eccezioni determinate dalle Leggi.
Art. 25. – Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.
Art. 26. – La libertà individuale è guarentita.
Niuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme ch’essa prescrive.
Art. 27. – Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge, e nelle forme
ch’essa prescrive.
Art. 28. – La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di
preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo.
Art. 29. – Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili. Tuttavia quando l’interesse pubblico legalmente
accertato, lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto o in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle
leggi.
Art. 30. – Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.
Art. 31. – Il debito pubblico è garantito. Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile.
Art. 32. – E’ riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz’armi, uniformandosi alle leggi che possono
regolarne l’esercizio nell’interesse della cosa pubblica. Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi
pubblici, od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.
DEL SENATO
Art. 33. – Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l’età, di quarant’anni
compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:
1° Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato;
2° Il Presidente della Camera dei Deputati;
3° I Deputati dopo tre legislature, o sei anni di esercizio;
4° I Ministri di Stato;
5° I Ministri Segretarii di Stato;
6° Gli Ambasciatori;
7° Gli Inviati straordinarii, dopo tre anni di tali funzioni;
8° I Primi Presidenti e Presidenti del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti;
9° I Primi Presidenti dei Magistrati d’appello;
10° L’Avvocato Generale presso il Magistrato di Cassazione, ed il Procuratore Generale, dopo cinque anni di funzioni;
11° I Presidenti di Classe dei Magistrati di appello, dopo tre anni di funzioni;
12° I Consiglieri del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti, dopo cinque anni di funzioni;
13° Gli Avvocati Generali o Fiscali Generali presso i Magistrati d’appello, dopo cinque anni di funzioni;
14° Gli Uffiziali Generali di terra e di mare. Tuttavia i Maggiori Generali e i Contr’Ammiragli dovranno avere da cinque anni quel
grado in attività;
15° I Consiglieri di Stato, dopo cinque anni di funzioni;
16° I Membri dei Consigli di Divisione, dopo tre elezioni alla loro presidenza;
17° Gli Intendenti Generali, dopo sette anni di esercizio;
18° I membri della Regia Accademia delle Scienze, dopo sette anni di nomina;
19° I Membri ordinari del Consiglio superiore d’Istruzione pubblica, dopo sette anni di esercizio;
20° Coloro che con servizi o meriti eminenti avranno illustrata la Patria;
21° Le persone, che da tre anni pagano tremila lire d’imposizione diretta in ragione de’ loro beni, o della loro industria.
Art. 34. – I Principi della Famiglia Reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il
Presidente. Entrano in Senato a vent’un anno, ed hanno voto a venticinque.
Art. 35. – Il Presidente e i Vice-Presidenti del Senato sono nominati dal Re. Il Senato nomina nel proprio seno i suoi
Segretarii.
Art. 36. – Il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento,
e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati. In questi casi il
Senato non è capo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziarii, per cui fu convocato, sotto pena di
nullità.
Art. 37. – Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato.
Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri.
Art. 38. – Gli atti, coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimoni e le morti dei Membri della Famiglia Reale,
sono presentati al Senato, che ne ordina il deposito ne’ suoi archivi.
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 39. – La Camera elettiva è composta di Deputati scelti dai Collegi Elettorali conformemente alla legge.
Art. 40. – Nessun Deputato può essere ammesso alla Camera, se non è suddito del Re, non ha compiuta l’età di
trent’anni, non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in sé gli altri requisiti voluti dalla legge.
Art. 41. – I Deputati rappresentano la Nazione in generale, e non le sole provincie in cui furono eletti. Nessun mandato
imperativo può loro darsi dagli Elettori.
Art. 42. – I Deputati sono eletti per cinque anni: il loro mandato cessa di pien diritto alla spirazione di questo termine.
Art. 43. – Il Presidente, i Vice-Presidenti e i Segretarii della Camera dei Deputati sono da essa stessa nominati nel
proprio seno al principio d’ogni sessione per tutta la sua durata.
Art. 44. – Se un Deputato cessa, per qualunque motivo, dalle sue funzioni, il Collegio che l’aveva eletto sarà tosto
convocato per fare una nuova elezione.
Art. 45. – Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, né tradotto
in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della Camera.
Art. 46. – Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro di un Deputato durante la sessione della Camera,
come neppure nelle tre settimane precedenti e susseguenti alla medesima.
Art. 47. – La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri del Re, e di tradurli dinanzi all’Alta Corte di
Giustizia.
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DUE CAMERE
Art. 48. – Le sessioni del Senato e della Camera dei Deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo. Ogni riunione
di una Camera fuori del tempo della sessione dell’altra è illegale, e gli atti ne sono intieramente nulli.
Art. 49. – I Senatori ed i Deputati prima di essere ammessi all’esercizio delle loro funzioni prestano il giuramento di
essere fedeli al Re di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato e di esercitare le loro funzioni col solo scopo
del bene inseparabile del Re e della Patria.
Art. 50. – Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione od indennità.
Art. 51. – I Senatori ed i Deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle
Camere.
Art. 52 – Le sedute delle Camere sono pubbliche. Ma, quando dieci membri ne facciano per iscritto la domanda, esse
possono deliberare in segreto.
Art. 53. – Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali né valide, se la maggiorità assoluta dei loro membri
non è presente.
Art. 54. – Le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggiorità de’ voti.
Art. 55. – Ogni proposta di legge debb’essere dapprima esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera
nominate per i lavori preparatori. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all’altra per la
discussione ed approvazione; e poi presentata alla sanzione del Re.
Le discussioni si faranno articolo per articolo.
Art. 56. – Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto nella
stessa sessione.
Art. 57. – Ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle
esaminare da una Giunta, e, dopo la relazione della medesima, deliberare se debbano essere prese in considerazione, ed,
in caso affermativo, mandarsi al Ministro competente, o depositarsi negli uffizii per gli opportuni riguardi.
Art. 58. – Nissuna petizione può essere presentata personalmente alle Camere.
Le Autorità costituite hanno solo il diritto di indirizzar petizioni in nome collettivo.
Art. 59. – Le Camere non possono ricevere alcuna deputazione, né sentire altri, fuori dei proprii membri, dei Ministri, e
dei Commissarii del Governo.
Art. 60. – Ognuna delle Camere è sola competente per giudicare della validità, dei titoli di ammessione dei proprii
membri.
Art. 61. – Così il Senato, come la Camera dei Deputati, determina per mezzo d’un suo Regolamento interno, il modo
secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni.
Art. 62. – La lingua italiana è la lingua officiale delle Camere. E’ però facoltativo di servirsi della francese ai membri,
che appartengono ai paesi, in cui questa è in uso, od in risposta ai medesimi.
Art. 63. – Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione; e per isquittinio segreto. Quest’ultimo mezzo sarà
sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge, e per ciò che concerne al personale.
Art. 64. – Nessuno può essere ad un tempo Senatore e Deputato.
DEI MINISTRI
Art. 65. – Il Re nomina e revoca i suoi Ministri.
Art. 66. – I Ministri non hanno voto deliberativo nell’uno o nell’altra Camera se non quando ne sono membri. Essi vi
hanno sempre l’ingresso, e debbono essere sentiti sempre che lo richieggano.
Art. 67. – I Ministri sono risponsabili. Le Leggi e gli Atti del Governo non hanno vigore, se non sono muniti della firma
di un Ministro.
DELL’ORDINE GIUDIZIARIO
Art. 68. – La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome dai Giudici ch’Egli istituisce.
Art. 69. – I Giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio.
Art. 70. – I Magistrati, Tribunali, e Giudici attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà derogare
all’organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge.
Art. 71. – Niuno può essere distolto dai suoi Giudici naturali. Non potranno perciò essere creati Tribunali o
Commissioni straordinarie.
Art. 72. – Le udienze dei Tribunali in materia civile, e i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici
conformemente alle leggi.
Art. 73. – L’interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 74. – Le istituzioni comunali e provinciali, e la circoscrizione dei comuni e delle provincie sono regolati dalla
legge.
Art. 75. – La Leva militare è regolata dalla legge.
Art. 76. – E’ istituita una Milizia Comunale sovra basi fissate dalla legge.
Art. 77. – Lo Stato conserva la sua bandiera: e la coccarda azzurra è la sola nazionale.
Art. 78. – Gli Ordini Cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono essere
impiegate in altro uso fuorché in quello prefisso dalla propria istituzione. Il Re può creare altri Ordini, e prescriverne gli
statuti.
Art. 79. – I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro, che vi hanno diritto. Il Re può conferirne dei nuovi.
Art. 80. – Niuno può ricevere decorazioni, titoli, o pensioni da una potenza estera senza l’autorizzazione del Re.
Art. 81. – Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 82. – Il presente Statuto avrà il pieno suo effetto dal giorno della prima riunione delle due Camere, la quale avrà
luogo appena compiute le elezioni. Fino a quel punto sarà provveduto al pubblico servizio d’urgenza con Sovrane
disposizioni secondo i modi e le forme sin qui seguite, omesse tuttavia le interinazioni e registrazioni dei Magistrati, che
sono fin d’ora abolite.
Art. 83. – Per l’esecuzione del presente Statuto il Re si riserva di fare le leggi sulla Stampa, sulle Elezioni, sulla Milizia
comunale, e sul riordinamento del Consiglio di Stato.
Sino alla pubblicazione della legge sulla Stampa rimarranno in vigore gli ordini vigenti a quella relativi.
Art. 84. – I Ministri sono incaricati e responsabili della esecuzione e della piena osservanza delle presenti disposizioni
transitorie. Dato in Torino addì quattro del mese di marzo l’anno del Signore mille ottocento quarantotto, e del Regno
Nostro il decimo ottavo.
CARLO ALBERTO
Il Ministro e Primo Segretario di Stato per gli affari dell’Interno
BORELLI
Il primo Segretario di Stato per gli affari Ecclesiastici,di Grazia e di Giustizia, Dirigente la Grande Cancelleria
AVET
Il Primo Segretario di Stato per gli affari di Finanze
DI REVEL
Il Primo Segretario di Stato dei Lavori Pubblici, dell’Agricoltura, e del Commercio
DES AMBROIS
Il Primo Segretario di Stato per gli Affari Esteri
E. DI SAN MARZANO
Il Primo Segretario di Stato per gli affari di Guerra e Marina
BROGLIA
Il Primo Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione
C. ALFIERI
Prima di addentrarci nella Costituzione Repubblicana del 1948 è necessario prendere in esame alcuni aspetti dello Statuto Albertino di particolare rilievo.
- Lo Statuto conferma la Monarchia Costituzionale come forma Stato senza innovarla a forma Parlamentare. In sostanza il potere decisionale appartiene al Re. Di fatto lo Statuto istituisce un Parlamento con poteri legislativi ma Senato e Camera sono controllati dal Re e non hanno controllo sull’esecutivo. I senatori sono a vita e sono nominati dal Sovrano, per la Camera possono candidarsi alle elezioni soltanto esponenti dell’aristocrazia legati alla Corona. Il Monarca di fatto è l’unico centro di potere che con la Costituzione (lo Statuto) si da delle regole che dovrà rispettare in una sorta di limitazione delle proprie discrezionalità.
- La struttura dello Statuto è debole e al tempo stesso scarsamente democratica. La rappresentatività del Parlamento è scarsa, solo la Camera viene eletta in un primo momento da una parte molto limitata della popolazione, sostanzialmente solo dai nobili e dai ricchi di sesso maschile, solo dopo la riforma elettorale del 1912 il suffragio diventa universale ma soltanto limitato agli uomini.
La Costituzione della Repubblica Italiana 1948
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